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Le norme che regolano l’assistenza sanitaria per i cittadini stranieri in Italia sono diversificate a seconda che riguardino:
1. cittadini stranieri dell’Unione Europea (UE) residenti o domiciliati in Italia
2. cittadini residenti in Paesi UE o in Paesi Extra UE con cui esistono accordi bilaterali con l’Italia e titolari di assicurazione sanitaria nei Paesi di residenza
3. cittadini stranieri temporaneamente presenti in Italia per studio o collocamento alla pari
4. cittadini stranieri extracomunitari con permesso di soggiorno
5. cittadini stranieri extracomunitari in Italia con visto turistico/ricongiungimento familiare
6. cittadini stranieri che entrano in Italia per cure mediche
7. cittadini stranieri extracomunitari non in regola con il permesso di soggiorno
1) Cittadini stranieri della UE residenti o domiciliati in Italia
Condizioni richieste ai cittadini comunitari per l'ottenimento dell'iscrizione anagrafica (che successivamente fissa le condizioni necessarie per l'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale - SSN) e per l'accesso alle cure mediche.
Viene in particolare chiarito che "per un periodo non superiore a tre mesi, i cittadini UE hanno diritto di soggiornare senza alcuna condizione e formalità salvo il possesso di un documento di identità valido per l'espatrio".
In questo caso l'accesso alle prestazioni sanitarie urgenti ed essenziali avviene dietro esibizione della tessera europea di assicurazione malattia (T.E.A.M.), rilasciata dal paese di provenienza, tranne che per i lavoratori stagionali con regolare contratto di lavoro ed i titolari di modello E106 con validità trimestrale.
"Per periodi superiori a tre mesi", sia per l’iscrizione al SSN che per l’eventuale iscrizione anagrafica, è necessario attenersi a quanto previsto dalla comunicazione del ministero della salute del 3/8/2007 con oggetto “Diritto di soggiorno per i cittadini comunitari- direttiva 3812004 e D.lgs 3 febbraio 2007 n. 30”.
Il
cittadino dell’Unione che
soggiorna sul territorio nazionale per un periodo superiore a tre mesi,
sarà iscritto al Servizio Sanitario Nazionale, nei seguenti casi:
1.
è un lavoratore
subordinato o autonomo nello Stato:
Se il cittadino
dell’Unione è lavoratore, l’iscrizione al SSN deve essere fatta per la
durata del rapporto di lavoro. Lo stesso vale per i familiari (ancorché non
cittadini dell’Unione che però devono acquisire la carta di soggiorno).
2. è familiare, anche non cittadino dell’Unione, di un lavoratore subordinato o autonomo nello Stato;
Sono considerati familiari:
· il coniuge;
· i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e i discendenti del coniuge;
· gli ascendenti diretti a carico e gli ascendenti del coniuge
3. è familiare di cittadino italiano;
4. è in possesso di una attestazione di soggiorno permanente maturato dopo almeno 5 anni di residenza in Italia.
5. è un disoccupato iscritto nelle liste di collocamento o iscritto ad un corso di formazione professionale.
6. titolare di uno dei seguenti formulari comunitari: E106, E109(o E37), E120, E121, (E33)
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ISCRIZIONE |
TIPOLOGIA |
DOCUMENTI |
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iscrizione per periodi inferiori a tre mesi |
lavoratore stagionale nello Stato |
ü contratto di lavoro |
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iscrizione per periodi superiori a tre mesi |
lavoratore stagionale nello Stato |
ü Attestazione di richiesta anagrafica rilasciata dal Comune (facoltativa) ü Contratto di lavoro attestante il rapporto di impiego e la durata; |
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iscrizione per periodi superiori a tre mesi |
lavoratore subordinato nello Stato |
ü Attestazione di richiesta anagrafica rilasciata dal Comune (facoltativa); ü Contratto di lavoro attestante il rapporto di impiego e la durata; |
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iscrizione per periodi superiori a tre mesi |
lavoratore autonomo nello Stato |
ü Attestazione di richiesta anagrafica rilasciata dal Comune(facoltativa) ; ü certificato di iscrizione alla Camera di Commercio o ad un albo o ordine professionale ü Attestazione di apertura partita IVA o apertura posizione INPS |
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iscrizione per periodi superiori a tre mesi |
è familiare, anche non cittadino dell’Unione, di un lavoratore subordinato nello stato |
ü Attestazione di richiesta anagrafica rilasciata dal Comune (facoltativa); ü Certificato di matrimonio tradotto ovvero, per i figli, certificato di nascita; ü Contratto di lavoro del titolare di cui è familiare attestante il rapporto di impiego e la durata; ü Carta di soggiorno |
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iscrizione per periodi superiori a tre mesi |
è familiare, anche non cittadino dell’Unione, di un lavoratore autonomo nello stato |
ü Attestazione di richiesta anagrafica rilasciata dal Comune (facoltativa); ü Certificato di matrimonio tradotto ovvero, per i figli, certificato di nascita; ü certificato di iscrizione alla Camera di Commercio o ad un albo o ordine professionale ü Attestazione di apertura partita IVA o apertura posizione INPS ü Carta di soggiorno |
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iscrizione per periodi superiori a tre mesi |
è familiare a carico di cittadino italiano |
ü Attestazione di richiesta anagrafica (facoltativa) ; ü certificazione di familiare a carico |
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iscrizione per periodi superiori a tre mesi |
Studente
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ü Se in possesso di modello E106 ü Attestato del corso di formazione professionale o di studio frequentato. |
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mantenimento del diritto all’iscrizione iscrizione per un periodo di 1 anno |
Ex lavoratore (con precedente rapporto di lavoro inferiore all’anno) in stato di disoccupazione involontaria |
ü Attestazione di richiesta anagrafica (facoltativa) ü certificato del datore di lavoro attestante il rapporto di impiego cessato e la durata; ü Certificato di iscrizione presso il Centro per l'impiego |
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mantenimento del diritto all’iscrizione |
Ex lavoratore iscritto a corso di formazione professionale |
ü Attestazione di richiesta anagrafica (facoltativa); ü Modulo rilasciato dal comune di richiesta di iscrizione all’anagrafe o carta d’identità; ü certificato del datore di lavoro attestante il rapporto di impiego cessato e la durata; ü Certificato di iscrizione al corso professionale |
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Iscrizione a tempo indeterminato |
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ü Attestazione di soggiorno permanente |
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Iscrizione/mantenimento iscrizione con onere a carico di altro stato UE |
Lavoratore distaccato/studente/familiare di disoccupato |
ü Attestazione di richiesta anagrafica o residenza (può essere anche facoltativa); ü Modello E106 |
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Iscrizione/mantenimento iscrizione con onere a carico di altro stato UE |
Richiedente la pensione/Familiare del richiede la pensione - (in attesa del rilascio della pensione) |
ü Modello E120 ü Attestazione di richiesta anagrafica o residenza in Italia |
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Iscrizione/mantenimento iscrizione con onere a carico di altro stato UE |
Pensionato/Familiare di Pensionato |
ü Modello E121 (o E33) ü Attestazione di richiesta anagrafica o Residenza in Italia |
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Iscrizione/mantenimento iscrizione con onere a carico di altro stato UE |
Familiare di lavoratore |
ü Modello E109 (o E37) ü Attestazione di richiesta anagrafica o Residenza in Italia |
Ricordiamo che, quando per l’iscrizione al SSN è richiesto un “certificato” (es. certificato di matrimonio), un “contratto” (es. contratto di lavoro) e/o un “attestato” (es. titoli di studio), questo documento non si può autocertificare.
Hanno diritto all’iscrizione volontaria,
utilizzando il modello F24, i seguenti soggetti:
·
cittadini
comunitari che godono delle immunità e dei privilegi previsti dalla Convenzione
di Vienna sulle relazioni
diplomatiche e consolari;
·
cittadini
senza i requisiti per l’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale
·
studenti e personale alla pari;
·
dipendenti di Organizzazioni
internazionali aventi sede in Italia (questi soggetti non hanno l’obbligo
dell’iscrizione nel registro
anagrafico dei residenti e non sono tenuti al pagamento dell’IRPEF sulle
retribuzioni percepite);
·
cittadini comunitari che svolgono
un’attività lavorativa in Italia e che rimangono soggetti alla legislazione
di sicurezza sociale dello
Stato di invio tranne che sia dovuta l’iscrizione obbligatoria qualora
portatori dei modelli comunitari.
Il contributo per l’iscrizione è valido per l’anno solare, non è frazionabile e non ha decorrenza retroattiva.
L’iscrizione si estende anche ai familiari a carico tranne che per gli studenti e le persone alla pari.
La comunicazione del Ministero della Salute 3/8/2007 considera, infine, la posizione dei cittadini comunitari che, pur soggiornando in Italia per periodi superiori a tre mesi, non si trovano nelle condizioni per richiedere l'iscrizione al SSN.
In questo caso si chiarisce che le prestazioni urgenti ed essenziali ancorché continuative così come da circolare n. 5/2000 non potranno comunque essere rifiutate e che "dovrà essere tenuta da parte dell’Azienda Sanitaria Locale (ASL) territorialmente competente, una contabilità separata" per tentare azioni di recupero e/o negoziazione nei confronti degli Stati competenti.
Tale rendicontazione verrà effettuata sulla base del codice regionale ENI (Europeo Non In regola, vedi in seguito) e non dei dati anagrafici del soggetto così come da T.U. 286/98.
2) Cittadini dell’UE o di Paesi extra UE con cui esistono accordi bilaterali con l’Italia e titolari di assicurazione sanitaria nel paese di residenza
L’assistenza sanitaria è garantita per le urgenze: dai servizi di
guardia medica (medico di continuità assistenziale), alle prestazioni urgenti
per malattia, infortunio, maternità.
I costi sono a carico del Paese di residenza.
Per usufruire dell’assistenza occorre presentare il Modello E 111 o altro modello equivalente rilasciato dal Paese di residenza per l’assistenza sanitaria all’estero al Distretto dell’Asl.
3) Cittadini
stranieri temporaneamente in Italia per studio o collocamento alla pari
Possono iscriversi volontariamente al Servizio sanitario nazionale con il
pagamento di un contributo. L’iscrizione è estesa anche ai familiari a carico
e ha validità fino al 31/12 dell’anno di effettuazione dell’iscrizione. Al
Distretto dell’Azienda Sanitaria Locale occorre presentare il permesso di
soggiorno e il bollettino per l’effettuato pagamento.
4) Cittadini stranieri extracomunitari con regolare permesso di soggiorno
Il permesso di soggiorno può essere ottenuto per motivi di: lavoro subordinato e autonomo, motivi familiari, richiesta di asilo, asilo politico e umanitario, attesa adozione e affidamento, acquisto di cittadinanza.
Per gli stranieri la tessera sanitaria ha la stessa durata del permesso di
soggiorno.
COME e DOVE ISCRIVERSI
Per l’iscrizione al Servizio sanitario nazionale e la scelta del medico di famiglia e/o del pediatra di fiducia nel caso di minori, occorre rivolgersi agli uffici scelta e revoca del distretto dell’Asl di residenza presentando i seguenti documenti:
· documento di identità personale
· permesso di soggiorno
· l’autocertificazione di residenza
L’assistenza è estesa ai familiari a carico regolarmente soggiornanti. (Spesso si nota che la TEAM ha una scadenza non conforme a quella del permesso di soggiorno. La scadenza del permesso di soggiorno è invece perfettamente trascritta sulla tessera sanitaria).
5) Cittadini stranieri extracomunitari con visto turistico
In questi casi le prestazioni sanitarie sono a pagamento, secondo le tariffe
vigenti.
6) Cittadini stranieri che entrano in Italia per cure mediche
Per i cittadini stranieri che intendono curarsi in Italia, è
necessario avere uno specifico permesso di soggiorno per cure mediche. La
documentazione per ottenere il visto di ingresso va presentata all’Ambasciata
italiana o al Consolato competente nel Paese di provenienza.
La documentazione per ottenere il permesso di soggiorno in Italia va presentata
alla Questura di competenza.
La documentazione occorrente è la seguente: dichiarazione medica dove sono indicati la durata delle cure, la diagnosi presunta, la data disponibile al ricevimento del paziente; ricevuta del versamento anticipato delle spese per le cure, minimo 30%, dichiarazione autografa per il mantenimento del paziente e dell’accompagnatore fuori dagli episodi di ricovero e della coperture delle spese di viaggio A/R; autorizzazione alle cure del Direttore Generale dell’azienda sanitaria interessata.
7) Cittadini stranieri extracomunitari non in regola con il permesso di soggiorno
Il Servizio sanitario regionale garantisce l’assistenza sanitaria
ai cittadini stranieri non iscritti al Servizio Sanitario Nazionale e non in
regola con il permesso di soggiorno.
E’ garantita l’erogazione di determinate prestazioni sanitarie:
· cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali per malattie e infortunio
· tutela della gravidanza e della maternità
· tutela della salute dei minori
· vaccinazioni, interventi di profilassi internazionale, profilassi, diagnosi e cura delle malattie infettive.
Si precisa che le prestazioni ambulatoriali erogate ai sensi della circolare
5/2000 (di ”routine”) sono a carico del cittadino extracomunitario.
L’importo dovuto è quello del ticket.
Agli stranieri temporaneamente presenti in Italia e non in regola con le norme
relative all’ingresso e al soggiorno viene rilasciato un apposito tesserino
sanitario (S.T.P.) con validità
semestrale.
Ufficio I.S.I. (Informazione Salute Immigrati) territorialmente competenti
Distretto 1 -
8 -
9 - 10
via San Domenico, 22/c -
tel. 011.5663050/3002 – fax 011.5663003
dal lunedì al venerdì - dalle ore
15.00 alle ore 19.00
Distretto
2 e 3
Via Monginevro 130 -
tel.: 011. 70954683/4640 –
fax 011.70954672
dal lunedì al venerdì - dalle ore
13.30 alle ore 16.00