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| CONSENSO INFORMATO | ||
| Il consenso al trattamento sanitario è un requisito fondamentale in mancanza del quale nessun intervento chirurgico, indagine strumentale o trattamento sanitario in genere, soprattutto se comporta rischi peculiari, è legittimo. Esso trova i suoi principi ispiratori nella Costituzione (artt. 13 e 32), nel Codice penale (artt. 50 e 54), nel Codice Civile (art. 5), nelle leggi di riforma sanitaria, nonché nel codice deontologico della professione medico chirurgica (artt. 30, 31, 32, 33, 34,35) e rappresenta un diritto per il paziente ed un dovere per il medico. Il medico si comporta secondo etica professionale e fornisce all’assistito le informazioni e le delucidazioni relative al proprio specifico problema. Il medico è obbligato a fornire al paziente i chiarimenti e le notizie del caso e può ricorrere ad un interprete ove il destinatario della prestazione sia straniero e non parli l’italiano, ovvero sia sordomuto. Il paziente deve essere sufficientemente informato sui seguenti aspetti:
L’eventuale dissenso del paziente ad effettuare trattamenti sanitari determinanti nell’evoluzione della malattia, deve essere adeguatamente firmato e registrato in cartella. In caso di prognosi gravi o infauste, fermo restando la necessità di informare correttamente il paziente, le modalità dell’informazione devono essere adattate alle caratteristiche psicofisiche del paziente, usando la massima circospezione e prudenza nella comunicazione, evitando terminologie traumatizzanti, lasciando comunque spazio alla speranza, rispettando l’eventuale volontà esplicitata o implicita di limitare la profondità dell’informazione ricevuta. Per avere validità il consenso deve essere:
E’ necessario il consenso esplicito del paziente a dare informazioni sul suo stato di salute a familiari ed amici. Occorre fornire informazioni tali da mettere in grado chi deve essere sottoposto ad intervento o indagine di valutare il rapporto rischi/benefici. Il paziente può revocare il consenso in qualsiasi momento, e il medico è tenuto a desistere dall’effettuazione della prestazione, dopo aver reso edotto il paziente dei rischi incombenti. La documentazione relativa all'avvenuta informazione ed il modulo di consenso scritto devono essere conservati:
Esistono delle situazioni nelle quali non è possibile raccogliere il consenso, ad esempio quando il paziente non è assolutamente in grado di comprendere l'informazione e quindi di manifestare la propria volontà (stato di incoscienza, demenza ecc…). Ricordiamo inoltre che:
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