Consenso informato



CONSENSO INFORMATO

Il consenso al trattamento sanitario è un requisito fondamentale in mancanza del quale nessun intervento chirurgico, indagine strumentale o trattamento sanitario in genere, soprattutto se comporta rischi peculiari, è legittimo.

 Esso trova i suoi principi ispiratori nella Costituzione (artt. 13 e 32), nel Codice penale (artt. 50 e 54), nel Codice Civile (art. 5), nelle leggi di riforma sanitaria, nonché nel codice deontologico della professione medico chirurgica (artt. 30, 31, 32, 33, 34,35) e rappresenta un diritto per il paziente ed un dovere per il medico.

Il medico si comporta secondo etica professionale e fornisce all’assistito le informazioni e le delucidazioni relative al proprio specifico problema. 

Il medico è obbligato a fornire al paziente i chiarimenti e le notizie del caso e può ricorrere ad un interprete ove il destinatario della prestazione sia straniero e non parli l’italiano, ovvero sia sordomuto.

 Il paziente deve essere sufficientemente informato sui seguenti aspetti:

  • diagnosi, prognosi e motivazioni che portano a proporre l’intervento/accertamento · modalità di effettuazione, eventuale utilizzo di anestesia

  • durata decorso post-intervento o accertamento

  • possibili rischi, effetti collaterali, complicanze ed esiti

  • possibili conseguenze dell’eventuale rifiuto

  • eventuali alternative diagnostico/terapeutiche.

L’eventuale dissenso del paziente ad effettuare trattamenti sanitari determinanti nell’evoluzione della malattia, deve essere adeguatamente firmato e registrato in cartella.

In caso di prognosi gravi o infauste, fermo restando la necessità di informare correttamente il paziente, le modalità dell’informazione devono essere adattate alle caratteristiche psicofisiche del paziente, usando la massima circospezione e prudenza nella comunicazione, evitando terminologie traumatizzanti, lasciando comunque spazio alla speranza, rispettando l’eventuale volontà esplicitata o implicita di limitare la profondità dell’informazione ricevuta.

Per avere validità il consenso deve essere:

  • espresso personalmente dall’interessato o dal legale rappresentante (il consenso dei congiunti non può sostituire quello del malato)

  • per i minori il consenso deve essere dato congiuntamente da entrambi i genitori; nel caso di provvedimenti urgenti il consenso può essere dato anche da un solo genitore, se l’altro non è reperibile (è sempre consigliabile coinvolgere nella decisione il minore in grado di comprendere)

  • Il consenso deve intendersi specifico per singolo trattamento, ovvero per il complesso di interventi aventi comunque un comune obiettivo clinico.

E’ necessario il consenso esplicito del paziente a dare informazioni sul suo stato di salute a familiari ed amici.

Occorre fornire informazioni tali da mettere in grado chi deve essere sottoposto ad intervento o indagine di valutare il rapporto rischi/benefici. 

Il paziente può revocare il consenso in qualsiasi momento, e il medico è tenuto a desistere dall’effettuazione della prestazione, dopo aver reso edotto il paziente dei rischi incombenti. 

La documentazione relativa all'avvenuta informazione ed il modulo di consenso scritto devono essere conservati:

  •  nella cartella clinica in caso di ricovero ospedaliero;

  •  nella cartella ambulatoriale in caso di prestazione in ambulatorio.

Esistono delle situazioni nelle quali non è possibile raccogliere il consenso, ad esempio quando il paziente non è assolutamente in grado di comprendere l'informazione e quindi di manifestare la propria volontà (stato di incoscienza, demenza ecc…).

Ricordiamo inoltre che:

  • ogni ulteriore richiesta di informazione da parte del paziente deve essere soddisfatta;

  • le informazioni che riguardano prognosi gravi od infauste o tali da potere procurare preoccupazione e sofferenza alla persona, devono essere fornite con prudenza, senza escludere elementi di speranza;

  • la documentata volontà dell'assistito di non essere informato o di delegare ad altro soggetto l'informazione deve essere rispettata;

  • l'informazione a terzi è ammessa solo con il consenso esplicitamente espresso dal paziente ad eccezione dell'eventualità in cui sia in grave pericolo la salute o la vita di altri. 

 

 


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