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ESENZIONE TICKET PER I FARMACI Esenzione totale e parziale dal pagamento della quota fissa sui farmaci in fascia A (a carico del Servizio Sanitario Nazionale) Cosa è la quota fissa sui farmaci: Dal 4 aprile 2002 nella Regione Piemonte è previsto il pagamento da parte degli assistiti della quota fissa sui farmaci di 2,00 € per ogni pezzo di farmaco prescritto, fino a un massimo di 4,00 € per ricetta. Dal 1° luglio 2005 la Regione Piemonte ha abolito la quota fissa per i farmaci generici e le specialità medicinali non più coperte da brevetto. Dal 1° gennaio 2006 la Regione Piemonte ha stabilito che in caso di temporanea carenza nel normale ciclo distributivo regionale dei medicinali non coperti da brevetto, il farmacista provvede a consegnare all'assistito il farmaco al momento disponibile, a prezzo immediatamente superiore a quello di rimborso, senza che l'assistito corrisponda la differenza rispetto al prezzo di riferimento. Dall'anno 2008 i cittadini residenti appartenenti a nucleo familiare il cui reddito complessivo riferito all'anno precedente è inferiore a € 36.151,98, hanno diritto all' esenzione ticket sui farmaci (Esenzione ticket E11). Per questi soggetti è previsto il rilascio da parte della ASL di apposito attestato riportante il codice E11 da apporre, a cura del medico prescrittore, sulle prescrizioni farmaceutiche. Gli attestati E11 già rilasciati in passato ai cittadini ultrasessantacinquenni sono prorogati - senza necessità di rinnovo – fino al 31 dicembre 2011. Per nucleo familiare si intende quello individuato
ai fini fiscali e non anagrafici. I cittadini dovranno essere
preventivamente informati circa le conseguenze, anche penali, in caso di
dichiarazioni non veritiere. Resta
ovvia la decadenza dai benefici dell'esenzione dai ticket farmaceutici dal
momento in cui venga meno lo stato di disoccupazione tutelato dalla D.G.R.
n. 54-2431 del 20 marzo 2006, anche nel caso in cui gli attestati
rilasciati dall' Asl siano ancora in corso di validità. Cittadini
affetti da malattie progressive ed in fase avanzata, a rapida evoluzione
ed a prognosi infausta (malati terminali). Sono
le persone per le quali è necessario integrare il modello assistenziale
di tutela definito con il "Programma regionale per le Cure
Palliative", di cui alle Ddgr n. 15-7336 del 14/10/2002 e n. 55-13238
del 3/08/2004. Per
tali soggetti non è previsto il rilascio di alcuna certificazione da
parte delle Asl, ma sarà il medico curante che, sotto la propria
responsabilità, apporrà sulle prescrizioni farmaceutiche il codice W01,
indicativo della particolare condizione di esenzione. Sono inoltre
esenti dal pagamento della quota fissa sui farmaci:
·
i cittadini residenti nella Regione Piemonte in
possesso dei seguenti codici di esenzione: C
01 - C 02 – C 03 - C 04 - C 05 - C 06 G
01 - G 02 L
01 - L 02 - L 03 - L 04 N 01 S 01 - S 02 - S 03 V 01 - V01.2 Il medico
prescrittore deve apporre il codice di esenzione sulla ricetta, nello
spazio riservato alle esenzioni; ·
le prescrizioni di farmaci analgesici oppiacei,
utilizzati nella terapia del dolore severo, di cui alla legge n. 12/2001,
per i quali è consentita la prescrizione in un'unica ricetta di un numero
di confezioni sufficienti a coprire una terapia massima di 30 giorni; ·
per i cittadini indigenti dotati di tesserino
rilasciato dal Comune di residenza, la quota fissa è a carico del Comune E'
prevista la riduzione della quota fissa nei seguenti casi: ·
I medicinali pluriprescrivibili, di cui all'art. 9
della legge n. 405/2001 (antibiotici in confezione monodose - medicinali a
base di interferone per soggetti affetti da epatite cronica - medicinali
somministrati esclusivamente per fleboclisi), che sono soggetti alla quota
fissa di 1 € a pezzo fino a un massimo di 4 € per ricetta ·
Gli assistiti cui è stato riconosciuto il diritto
all'esenzione per malattie croniche e invalidanti, ai sensi del Decreto
Ministeriale 28 maggio 1999 n. 329 e successive integrazioni, pagano 1 €
per ogni pezzo prescritto, fino a un massimo di 3 € per ricetta, per i
farmaci correlati alla propria patologia e dei quali è consentita la
pluriprescrizione fino a un massimo di tre pezzi per ricetta. Se
l'assistito è in possesso di più codici di esenzione per patologia, il
medico può utilizzare un solo codice per ogni prescrizione. Non è
ammessa la prescrizione contestuale di farmaci destinati a due o più
patologie. Per
tutti gli assistiti la prescrivibilità è comunque regolamentata dalle note
limitative. ·
Gli assistiti cui è stato riconosciuto il diritto
all'esenzione per malattie rare (ai sensi del Decreto Ministeriale 18
maggio 2001 n. 279 e della Deliberazione di Giunta Regionale n. 38-15326
del 12.04.05) pagano 1 € (nelle farmacie private) per ogni pezzo
prescritto, fino a un massimo di 3 € per ricetta, per i farmaci
correlati alla propria patologia e dei quali è consentita la
pluriprescrizione fino a un massimo di tre pezzi per ricetta. Particolarità
sulle prescrizioni di ossigeno: ·
Ossigeno gassoso: quota fissa di 2 € per ricetta, a
eccezione delle categorie esenti. · Ossigeno liquido: quota fissa di 1 € per ricetta (con obbligo di presenza di esenzione per patologia 024). Per le categorie esenti dal pagamento della quota fissa il medico deve indicare sulla ricetta il codice di esenzione Esenzione
dal pagamento dei farmaci in fascia C (quelli a carico del cittadino) ·
i pensionati di guerra (codici di esenzione G 01 e G
02) titolari di pensione diretta vitalizia, qualora il medico di famiglia
attesti la comprovata utilità terapeutica per l'assistito (riportando
sulla ricetta la dicitura "Legge 203/2000"); ·
i soggetti ai quali è stato riconosciuto il diritto
all'esenzione per malattie rare, ai sensi del Decreto Ministeriale 18
maggio 2001 n. 279 e della Deliberazione di Giunta Regionale n. 38-15326
del 12.04.05; ·
le vittime del terrorismo di cui all'art. 4 della L.
206/2004 che hanno subito per atti di terrorismo un'invalidità permanente
pari o superiore all'80% (codice di esenzione V 01.2), purché il medico
di famiglia ne attesti la necessità. Questa
esenzione riguarda esclusivamente le vittime e non i loro familiari. Per farsi riconoscere il diritto all’esenzione
per patologia è necessario rivolgersi agli uffici amministrativi dei
distretti di residenza: Distretto 1 - 8: Distretto 2: Distretto 3: Distretto 9: Distretto 10: |