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Le norme che regolano l’assistenza sanitaria per i cittadini stranieri in Italia sono diversificate a seconda che riguardino:
1. cittadini stranieri dell’Unione Europea (UE) residenti o domiciliati in Italia
2. cittadini residenti in Paesi UE o in Paesi Extra UE con cui esistono accordi bilaterali con l’Italia e titolari di assicurazione sanitaria nei Paesi di residenza
3. cittadini stranieri extracomunitari con permesso di soggiorno
4. cittadini stranieri extracomunitari in Italia con visto turistico
5. cittadini stranieri che entrano in Italia per cure mediche
6. cittadini stranieri extracomunitari non in regola con il permesso di soggiorno
7. cittadini che richiedono l’iscrizione volontaria
Dal 1° luglio 2010 è
attivo il progetto sperimentale “scelgo il mio medico per posta / fax
/e-mail”. Per maggiori informazioni clicca qui ![]()
1) Cittadini comunitari UE residenti o domiciliati in Italia
"Per un periodo non superiore a tre mesi”, i cittadini UE hanno diritto di soggiornare senza alcuna condizione e formalità salvo il possesso di un documento di identità valido per l'espatrio".
In questo caso l'accesso alle prestazioni sanitarie urgenti ed essenziali avviene dietro esibizione della tessera europea di assicurazione malattia (T.E.A.M.), rilasciata dal paese di provenienza, tranne che per i lavoratori stagionali con regolare contratto di lavoro ed i titolari di modello E106 con validità trimestrale.
"Per periodi superiori a tre mesi", sia per l’iscrizione al SSN che per l’eventuale iscrizione anagrafica, è necessario attenersi a quanto previsto dalla comunicazione del ministero della salute del 3/8/2007 con oggetto “Diritto di soggiorno per i cittadini comunitari- direttiva 3812004 e D.lgs 3 febbraio 2007 n. 30”.
Il cittadino dell’Unione che soggiorna sul territorio nazionale per un periodo superiore a tre mesi, sarà iscritto al Servizio Sanitario Nazionale, nei seguenti casi:
©
è un lavoratore subordinato o
autonomo nello Stato:
Se il cittadino dell’Unione è lavoratore,
l’iscrizione al SSN deve essere fatta per la durata del rapporto di lavoro. Lo
stesso vale per i familiari (ancorché non cittadini dell’Unione che però
devono acquisire la carta di soggiorno);
©
è familiare, anche non cittadino
dell’Unione, di un lavoratore subordinato o autonomo nello Stato:
Sono considerati familiari:
· il coniuge;
· i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e i discendenti del coniuge;
· gli ascendenti
diretti a carico e gli ascendenti del coniuge;
©
è familiare di cittadino italiano;
©
è in possesso di una attestazione di
soggiorno permanente maturato dopo almeno 5 anni di residenza in Italia
(rilasciato dal comune);
©
è un disoccupato iscritto nelle liste
di collocamento o iscritto ad un corso di formazione professionale;
© è titolare di uno dei seguenti formulari comunitari: E106, E109(o E37), E120, E121, (E33)
Per l’iscrizione al
Servizio sanitario nazionale e la scelta del medico di famiglia e/o del pediatra
di fiducia nel caso di minori, occorre
rivolgersi agli uffici scelta e revoca
dell’Asl di residenza oppure è possibile utilizzare il percorso descritto nel
progetto sperimentale “scelgo il mio medico per posta / fax /e-mail”
allegando i documenti che trovi nella Tabella Riepilogativa.
Per maggiori informazioni
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TABELLA
RIEPILOGATIVA DEGLI AVENTI DIRITTO
CON I DOCUMENTI DA ALLEGARE
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ISCRIZIONE |
TIPOLOGIA |
DOCUMENTI DA ALLEGARE |
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iscrizione per periodi inferiori a tre mesi |
lavoratore stagionale nello Stato |
ü contratto di lavoro |
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iscrizione per periodi superiori a tre mesi |
lavoratore stagionale nello Stato |
ü Attestazione di richiesta anagrafica rilasciata dal Comune (facoltativa) ü Contratto di lavoro attestante il rapporto di impiego e la durata; |
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iscrizione per periodi superiori a tre mesi |
lavoratore subordinato nello Stato |
ü Attestazione di richiesta anagrafica rilasciata dal Comune (facoltativa); ü Contratto di lavoro attestante il rapporto di impiego e la durata; |
|
iscrizione per periodi superiori a tre mesi |
lavoratore autonomo nello Stato |
ü Attestazione di richiesta anagrafica rilasciata dal Comune(facoltativa) ; ü certificato di iscrizione alla Camera di Commercio o ad un albo o ordine professionale ü Attestazione di apertura partita IVA o apertura posizione INPS |
|
iscrizione per periodi superiori a tre mesi |
è familiare, anche non cittadino dell’Unione, di un lavoratore subordinato nello stato |
ü Attestazione di richiesta anagrafica rilasciata dal Comune (facoltativa); ü Certificato di matrimonio tradotto ovvero, per i figli, certificato di nascita; ü Contratto di lavoro del titolare di cui è familiare attestante il rapporto di impiego e la durata; ü Carta di soggiorno |
|
iscrizione per periodi superiori a tre mesi |
è familiare, anche non cittadino dell’Unione, di un lavoratore autonomo nello stato |
ü Attestazione di richiesta anagrafica rilasciata dal Comune (facoltativa); ü Certificato di matrimonio tradotto ovvero, per i figli, certificato di nascita; ü certificato di iscrizione alla Camera di Commercio o ad un albo o ordine professionale ü Attestazione di apertura partita IVA o apertura posizione INPS ü Carta di soggiorno |
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iscrizione per periodi superiori a tre mesi |
è familiare a carico di cittadino italiano |
ü Attestazione di richiesta anagrafica (facoltativa) ; ü certificazione di familiare a carico |
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iscrizione per periodi superiori a tre mesi |
Studente
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ü Se in possesso di modello E106 ü Attestato del corso di formazione professionale o di studio frequentato. |
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mantenimento del diritto all’iscrizione iscrizione per un periodo di 1 anno |
Ex lavoratore (con precedente rapporto di lavoro inferiore all’anno) in stato di disoccupazione involontaria |
ü Attestazione di richiesta anagrafica (facoltativa) ü certificato del datore di lavoro attestante il rapporto di impiego cessato e la durata; ü Certificato di iscrizione presso il Centro per l'impiego |
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mantenimento del diritto all’iscrizione |
Ex lavoratore iscritto a corso di formazione professionale |
ü Attestazione di richiesta anagrafica (facoltativa); ü Modulo rilasciato dal comune di richiesta di iscrizione all’anagrafe o carta d’identità; ü certificato del datore di lavoro attestante il rapporto di impiego cessato e la durata; ü Certificato di iscrizione al corso professionale |
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Iscrizione a tempo indeterminato |
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ü Attestazione di soggiorno permanente |
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Iscrizione/mantenimento iscrizione con onere a carico di altro stato UE |
Lavoratore distaccato/studente/familiare di disoccupato |
ü Attestazione di richiesta anagrafica o residenza (può essere anche facoltativa); ü Modello E106 |
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Iscrizione/mantenimento iscrizione con onere a carico di altro stato UE |
Richiedente la pensione/Familiare del richiede la pensione - (in attesa del rilascio della pensione) |
ü Modello E120 ü Attestazione di richiesta anagrafica o residenza in Italia |
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Iscrizione/mantenimento iscrizione con onere a carico di altro stato UE |
Pensionato/Familiare di Pensionato |
ü Modello E121 (o E33) ü Attestazione di richiesta anagrafica o Residenza in Italia |
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Iscrizione/mantenimento iscrizione con onere a carico di altro stato UE |
Familiare di lavoratore |
ü Modello E109 (o E37) ü Attestazione di richiesta anagrafica o Residenza in Italia |
Ricordiamo che, quando per l’iscrizione al SSN è richiesto un “certificato” (es. certificato di matrimonio), un “contratto” (es. contratto di lavoro) e/o un “attestato” (es. titoli di studio), questo documento non si può autocertificare.
2) Cittadini dell’UE o di Paesi extra UE con cui esistono accordi bilaterali con l’Italia
L’assistenza sanitaria
è garantita per le urgenze dai servizi di guardia medica (medico di continuità
assistenziale) per le prestazioni urgenti per malattia, infortunio, maternità.
I costi sono a carico del Paese di residenza.
Per usufruire dell’assistenza occorre presentare la tessera TEAM direttamente al Medico di medicina generale o pediatra o pronto soccorso; i cittadini in possesso di modelli o di attestati rilasciati dai paesi con accordi bilaterali devono rivolgersi all’ufficio estero di via San Secondo 29 che rilascia a sua volta un attestato da presentare a MMG (Medici di Medica Generale) e PLS (Pediatri di Libera Scelta).
3) Cittadini stranieri extracomunitari con regolare permesso di soggiorno
Il permesso di soggiorno può essere ottenuto per motivi di: lavoro subordinato e autonomo, motivi familiari, richiesta di asilo, asilo politico e umanitario, attesa adozione e affidamento, acquisto di cittadinanza.
Per gli stranieri la
tessera sanitaria ha la stessa durata del permesso di soggiorno.
Per l’iscrizione al Servizio sanitario nazionale e la scelta del medico di
famiglia e/o del pediatra di fiducia nel caso di minori,
occorre rivolgersi agli uffici scelta e revoca
dell’Asl di residenza presentando i seguenti documenti:
· documento
di identità personale
· permesso
di soggiorno
· codice fiscale (se
non è indicato nel permesso di soggiorno)
· l’autocertificazione
di residenza
oppure utilizzando il percorso descritto nel progetto sperimentale “scelgo il mio medico per posta / fax /e-mail”.
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L’assistenza è estesa ai familiari a carico regolarmente soggiornanti. (Spesso si nota che la TEAM ha una scadenza non conforme a quella del permesso di soggiorno. La scadenza del permesso di soggiorno è invece perfettamente trascritta sul libretto sanitario).
4) Cittadini stranieri extracomunitari con visto turistico
In questi casi le prestazioni sanitarie sono a pagamento, secondo le tariffe
vigenti.
5) Cittadini stranieri che entrano in Italia per cure mediche
Per i cittadini stranieri che intendono curarsi in Italia, è necessario avere uno specifico permesso di soggiorno per cure mediche. La documentazione per ottenere il visto di ingresso va presentata all’Ambasciata italiana o al Consolato competente nel Paese di provenienza.
La documentazione occorrente per ottenere il permesso di soggiorno in Italia è la seguente:
• dichiarazione medica dove sono indicati la durata delle cure, la diagnosi presunta, la data disponibile al ricevimento del paziente;
• ricevuta del versamento anticipato delle spese per le cure, minimo 30%;
• dichiarazione autografa per il mantenimento del paziente e dell’accompagnatore fuori dagli episodi di ricovero e della coperture delle spese di viaggio A/R;
•
autorizzazione alle cure del Direttore
Generale dell’azienda sanitaria interessata.
e va presentata alla Questura di competenza.
6)
Cittadini comunitari ed extracomunitari non iscrivibili
al Servizio Sanitario Nazionale
Il Servizio sanitario regionale garantisce l’assistenza sanitaria ai cittadini
comunitari ed extracomunitari non iscritti al Servizio Sanitario Nazionale e non
in regola con il permesso di soggiorno (cittadini extracomunitari).
È garantita l’erogazione di determinate prestazioni sanitarie:
· cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali per malattie e infortunio
· tutela della gravidanza e della maternità
· tutela della salute dei minori
· vaccinazioni, interventi di profilassi internazionale, profilassi, diagnosi e cura delle malattie infettive.
Si precisa che le prestazioni ambulatoriali (di
”routine”) erogate ai sensi della Circolare
ministeriale 5/2000 - Punto II - "II - Stranieri non iscritti al
servizio sanitario nazionale" sono a carico del cittadino
extracomunitario.
L’importo dovuto è quello del ticket.
Agli stranieri temporaneamente presenti in Italia e non in regola con le norme relative all’ingresso e al soggiorno viene rilasciato un apposito tesserino sanitario (S.T.P.) con validità semestrale.
Centro I.S.I. - Informazione Salute Immigrati
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Via Monginevro 130 Tel. 011. 70.95.4683 |
dal
lunedì |
8.30 - 12.30 e 13.30 – 16.00 |
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Mezzi pubblici : 2 - 15 - 64 – 71
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7. Cittadini che richiedono l’iscrizione volontaria
Hanno diritto all’iscrizione volontaria i seguenti cittadini comunitari ed extracomunitari:
1) cittadini residenti che godono delle immunità e dei privilegi previsti dalla Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche e consolari;
2) dipendenti di Organizzazioni internazionali aventi sede in Italia (questi soggetti non hanno l’obbligo dell’iscrizione nel registro anagrafico dei residenti e non sono tenuti al pagamento dell’IRPEF sulle retribuzioni percepite);
3) cittadini comunitari che svolgono un’attività lavorativa in Italia e che rimangono soggetti alla legislazione di sicurezza sociale dello Stato di invio tranne che sia dovuta l’iscrizione obbligatoria qualora portatori dei modelli comunitari;
4) cittadini senza i requisiti per
l’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale:
a) studenti
b) personale alla pari
Per i cittadini di cui ai punti 1), 2), 3) il versamento contributivo, utilizzando il modello F24, è determinato dal 7,50% del reddito complessivo conseguito l’anno precedente fino ad un ammontare di reddito pari a € 20.658,28.
Sulla quota eccedente tale
importo e fino al limite di € 51.645,69 annui, il contributo è dovuto nella
misura del 4%.
In ogni caso il contributo minimo non può essere inferiore ad € 387,34.
Per i cittadini di cui al punto 4) a) il versamento contributivo, utilizzando il modello F24, è di € 149,77 solo se lo studente è privo di redditi diversi da borse di studio o sussidi erogati da enti pubblici italiani.
Per i cittadini di cui al punto 4) b) il versamento contributivo, utilizzando il modello F24, è di € 219,49.
Gli interessati dovranno compilare la scheda statistica scaricabile dal sito dell’Asl TO1 o da ritirare presso gli sportelli di scelta e revoca.
Il contributo per l’iscrizione è valido per l’anno solare, non è frazionabile e non ha decorrenza retroattiva. L’iscrizione si estende anche ai familiari a carico tranne che per gli studenti e le persone alla pari.